Art. 10.

                      Nomina e periodo di prova

    Il  vincitore  del  concorso sara' invitato a stipulare, ai sensi
del  C.C.N.L. vigente relativo alla dirigenza - Comparto universita',
un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di ruolo
in  prova  della carriera dirigenziale delle Universita', con diritto
al  trattamento  economico  iniziale  previsto dalle norme in vigore,
agli assegni ed alle indennita' spettanti per legge.
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
    In  tal  caso  l'Amministrazione,  valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di  prova, che non puo' essere rinnovato o prorogato
alla  scadenza,  ha  la durata di sei mesi. Ai fini del compimento di
tale   periodo,   si   terra'   conto   esclusivamente  del  servizio
effettivamente prestato.
    Decorsa  la  meta' di tale periodo, ciascuna delle parti puo', in
qualsiasi  momento,  recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso
ne'  di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente
motivato,  produce  i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica
alla controparte.
    In  caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima  mensilita'  e  gli  emolumenti  per le giornate di ferie
maturate e non godute.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.