Art. 10. Nomina e periodo di prova Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare, ai sensi del C.C.N.L. vigente relativo alla dirigenza - Comparto universita', un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di ruolo in prova della carriera dirigenziale delle Universita', con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore, agli assegni ed alle indennita' spettanti per legge. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'Amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di prova, che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, ha la durata di sei mesi. Ai fini del compimento di tale periodo, si terra' conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Decorsa la meta' di tale periodo, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.