Art. 2
                     Requisiti di partecipazione

   1.  Possono  partecipare al concorso indetto all'art. 1 coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza  italiana,  ovvero cittadinanza di altro Stato membro
   dell'Unione  europea,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del
   Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174;
b) idoneita'   fisica   all'impiego,   da   accertarsi  da  parte  di
   istituzioni sanitarie pubbliche;
c) godimento  dei  diritti  politici  (per i cittadini di altro Stato
   membro  dell'Unione  europea  nello  Stato  di  appartenenza  o di
   provenienza);
d) diploma  conclusivo  di  corso  di studio di istruzione secondaria
   superiore  o  titolo equipollente a tutti gli effetti di legge. Il
   diploma   estero  sara'  considerato  utile  purche'  riconosciuto
   equipollente ad uno dei diplomi italiani; a tal fine la domanda di
   ammissione  al concorso deve essere corredata a pena di esclusione
   dal   provvedimento   di   riconoscimento   dell'equipollenza   al
   corrispondente  titolo  di  studio italiano in base alla normativa
   vigente,  con  l'indicazione della scala di valutazione utilizzata
   per  l'attribuzione  del  voto.  Le equipollenze devono sussistere
   alla  data  di  scadenza  stabilita  per  la  presentazione  delle
   domande;
e) possesso di uno dei seguenti requisiti:


   1) abbiano  svolto per almeno  due anni dopo il diploma attivita'
      debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo
      in uffici pubblici o privati;
   2) abbiano  prestato servizio presso  l'Autorita' con funzioni da
      operativo per  almeno un anno in base a contratto  a tempo de-
      terminato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo;
   3) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 46 del regolamen-
      to concernente  il trattamento giuridico ed economico del per-
      sonale dell'Autorita'.

   2.  Ai  fini  del calcolo dell'esperienza qualificata post diploma
nel  caso  in  cui  siano  state svolte piu' attivita' ed esperienze,
anche  in  contesti  lavorativi  diversi, i relativi periodi potranno
essere  cumulati. Tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte
contemporaneamente,  si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi,
di  una sola di esse. Le attivita' saranno utilmente considerate solo
se  svolte  nel  contesto  di un rapporto di natura istituzionale dal
quale derivi un impegno continuativo per almeno tre mesi. Ai fini del
calcolo  del  periodo  minimo  necessario  per  l'ammissione dovranno
essere  considerati  prioritariamente  i periodi di attivita' che non
danno  luogo  a  punteggi  differenziati e maggiori in relazione alla
particolare qualificazione dell'attivita'.
   3.  I  requisiti  indicati  nel  presente  articolo  devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione   delle  domande  di  ammissione  al  concorso;  quelli
indicati  alle  precedenti  lett. a), b) devono essere posseduti alla
data dell'assunzione.
   4. Non possono accedere all'impiego presso l'Autorita':

a) coloro  che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato
   e   subite   per   reati   conseguenti  a  comportamenti  ritenuti
   incompatibili con le funzioni da espletare nell'Autorita';
b) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
c) coloro  che  siano  stati  destituiti,  dispensati per persistente
   insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso
   una   pubblica   amministrazione  per  aver  conseguito  l'impiego
   mediante  produzione  di  documenti falsi o viziati da invalidita'
   insanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti,

   5.   Tutti   i   candidati   si   intendono  ammessi  con  riserva
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione.  Il
direttore  del  Servizio  per  le  risorse  umane  e finanziarie, con
provvedimento  motivato,  dispone  in  ogni  momento l'esclusione dal
concorso dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dal
presente  articolo  ovvero in caso di irricevibilita' o incompletezza
della domanda di ammissione al concorso.