Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso indetto all'art. 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174; b) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche; c) godimento dei diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza); d) diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge. Il diploma estero sara' considerato utile purche' riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata a pena di esclusione dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande; e) possesso di uno dei seguenti requisiti: 1) abbiano svolto per almeno due anni dopo il diploma attivita' debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati; 2) abbiano prestato servizio presso l'Autorita' con funzioni da operativo per almeno un anno in base a contratto a tempo de- terminato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo; 3) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 46 del regolamen- to concernente il trattamento giuridico ed economico del per- sonale dell'Autorita'. 2. Ai fini del calcolo dell'esperienza qualificata post diploma nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati. Tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse. Le attivita' saranno utilmente considerate solo se svolte nel contesto di un rapporto di natura istituzionale dal quale derivi un impegno continuativo per almeno tre mesi. Ai fini del calcolo del periodo minimo necessario per l'ammissione dovranno essere considerati prioritariamente i periodi di attivita' che non danno luogo a punteggi differenziati e maggiori in relazione alla particolare qualificazione dell'attivita'. 3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lett. a), b) devono essere posseduti alla data dell'assunzione. 4. Non possono accedere all'impiego presso l'Autorita': a) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Autorita'; b) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; c) coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti, 5. Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione. Il direttore del Servizio per le risorse umane e finanziarie, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l'esclusione dal concorso dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo ovvero in caso di irricevibilita' o incompletezza della domanda di ammissione al concorso.