Art. 4
                      Commissione esaminatrice

   1.  La  Commissione  esaminatrice  del  concorso, da nominarsi con
successiva   delibera,   sara'   costituita  da  esperti  di  provata
competenza  nelle  materie  oggetto  delle prove d'esame del concorso
scelti  tra  Professori  ordinari, tra Magistrati delle giurisdizioni
superiori,  tra  Dirigenti  generali  dello  Stato  e  tra  Dirigenti
dell'Autorita',  anche  in  quiescenza. Per le lingue straniere e per
particolari  esigenze  tecniche  e  funzionali  la Commissione potra'
essere integrata da uno o piu' componenti esperti.