Art. 9 Graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi riportati, nella valutazione dei titoli posseduti, nella prova scritta e nella prova orale. 2. L'Autorita' approva la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli eventuali titoli di precedenza o preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti. 3. Fermo restando quanto precede, qualora due o piu' candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 4. L'Autorita', sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego, nonche' dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5 e degli eventuali titoli di precedenza o preferenza dichiara vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria finale in relazione, in prima istanza, al numero dei posti non riservati messi a concorso e, successivamente, in relazione al numero di posti riservati. 5. In caso di rinuncia di uno dei vincitori, l'Autorita' si riserva la facolta' di assegnare ad altro candidato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale, 6. La graduatoria del concorso e' pubblicata mediante affissione presso la sede di Napoli dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita' www.agcom.it e nel Bollettino ufficiale. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale "Concorsi ed esami". 7. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria, nel termine di tre anni dalla data di approvazione della stessa, per eventuali ulteriori assunzioni resesi necessarie.