Art. 2
                       Requisiti di ammissione

   1.  Possono  partecipare al concorso indetto all'art. 1 coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza  italiana,  ovvero cittadinanza di altro Stato membro
   dell'Unione  Europea,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del
   Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174;
b) idoneita'   fisica   all'impiego,   da   accertarsi  da  parte  di
   istituzioni sanitarie pubbliche;
c) godimento  dei  diritti  politici, (per i cittadini di altro Stato
   membro  dell'Unione  europea  nello  Stato  di  appartenenza  o di
   provenienza);
d) diploma di laurea quadriennale in economia o titolo equipollente a
   tutti gli effetti di legge, ovvero diploma di laurea specialistica
   in  economia  o  titolo equipollente, conseguito con votazione non
   inferiore  a 105/110 o punteggio equivalente. Il diploma di laurea
   estero  sara'  considerato utile purche' riconosciuto equipollente
   ad  uno  dei  diplomi di laurea italiani; a tal fine la domanda di
   ammissione   al   concorso   deve  essere  corredata,  a  pena  di
   esclusione,  dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza
   al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
   vigente,  con  l'indicazione della scala di valutazione utilizzata
   per  l'attribuzione  del  voto.  Le equipollenze devono sussistere
   alla  data  di  scadenza  stabilita  per  la  presentazione  delle
   domande;
e) possesso di uno dei seguenti requisiti:


1) abbiano un'esperienza documentata di almeno tre anni dopo la lau-
   rea in settori e materie interessanti l'attivita' istituzionale
   dell'Autorita' con particolare riferimento alle discipline econo-
   miche
   i) attraverso  l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici
      della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese
      di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
  ii) in significative  e continuative esperienze  di formazione, di
      studio  e ricerca in primarie istituzioni di ricerca o univer-
      sitarie o presso  istituzioni pubbliche e/o societa' nazionali
      o internazionali;
 iii) nell'attivita'  professionale  presso studi  commerciali  o di
      consulenza, valutando anche  il tempo minimo di pratica neces-
      sario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora que-
      st'ultimo sia stato conseguito;
2) abbiano  prestato servizio, in  qualita' di  funzionario,  presso
   l'Autorita' per  un periodo non  inferiore ad un anno  in base  a
   contratto a  tempo determinato ovvero  in seguito a comando o di-
   stacco o fuori ruolo.
3) abbiano  maturato i requisiti di  cui all'art. 45 del regolamento
   concernente il  trattamento giuridico ed  economico del personale
   dell'Autorita'.

   2.  Ai  fini del calcolo dell'esperienza qualificata post-lauream,
nel  caso  in  cui  siano  state svolte piu' attivita' ed esperienze,
anche  in  contesti  lavorativi  diversi, i relativi periodi potranno
essere  cumulati. Tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte
contemporaneamente,  si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi,
di  una  sola  di  esse.  Le  attivita'  di ricerca saranno utilmente
considerate  solo  se  svolte  nel  contesto di un rapporto di natura
istituzionale dal quale derivi un impegno continuativo per almeno tre
mesi.   Salvo  quanto  precisato  successivamente,  le  attivita'  di
tirocinio  e  praticantato  saranno  utilmente  considerate  solo  se
svolte, per un periodo di almeno quattro mesi, presso istituzioni e/o
societa'   qualificate   ovvero  istituzioni  pubbliche  nazionali  o
comunitarie.  L'attivita'  professionale  sara' utilmente considerata
solo  se  esercitata  successivamente  al  conseguimento  del  titolo
abilitativo. Esclusivamente in tal caso sara' considerato, e cumulato
al  periodo  di  esercizio  professionale,  anche  il tempo minimo di
pratica  richiesto  per  essere ammessi a sostenere il relativo esame
abilitativo. Ai fini del possesso dei requisiti di ammissione e della
valutazione  dei  titoli, per appartenenza alla carriera direttiva si
intende  l'inquadramento  in  una  posizione  corrispondente all'area
funzionale   C   dell'ordinamento  professionale  del  personale  del
comparto  dei Ministeri di cui al CCNL stipulato il 16 febbraio 1999.
Ai  fini  del  calcolo del periodo minimo necessario per l'ammissione
sono  considerati  prioritariamente  i  periodi  di attivita' che non
danno  luogo  a  punteggi  maggiori  in  relazione  alla  particolare
qualificazione dell'attivita'.
   3.  I  requisiti  indicati  nel  presente  articolo  devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione   della  domanda  di  ammissione  al  concorso;  quelli
indicati  alle  precedenti  lett. a), b) devono essere posseduti alla
data dell'assunzione.
   4. Non possono accedere all'impiego presso l'Autorita':

a) coloro  che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato
   e   subite   per   reati   conseguenti  a  comportamenti  ritenuti
   incompatibili con le funzioni da espletare nell'Autorita';
b) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
c) coloro  che  siano  stati  destituiti,  dispensati per persistente
   insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso
   una   pubblica   amministrazione  per  aver  conseguito  l'impiego
   mediante  produzione  di  documenti falsi o viziati da invalidita'
   insanabile o comunque, con mezzi fraudolenti.

   5.   Tutti   i   candidati   si   intendono  ammessi  con  riserva
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione.  Il
direttore  del  Servizio  per  le  risorse  umane  e finanziarie, con
provvedimento  motivato,  dispone  in  ogni  momento l'esclusione dal
concorso dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dal
presente  articolo  ovvero in caso di irricevibilita' o incompletezza
della domanda di ammissione al concorso.