Art. 9
                         Graduatoria finale

   1.  Espletate  le  prove del concorso, la commissione esaminatrice
redige  la  graduatoria  di  merito  con  l'indicazione  dei punteggi
conseguiti  dai  candidati.  Il  punteggio  complessivo e' dato dalla
somma  dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli posseduti,
nella prova scritta, nella prova orale.
   2.   L'Autorita'  approva  la  graduatoria  finale  in  base  alla
graduatoria  di  merito  e  agli  eventuali  titoli  di  precedenza o
preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti.
   3.  Fermo  restando  quanto  precede, qualora due o piu' candidati
risultino  in  graduatoria  nella medesima posizione, e' preferito il
candidato piu' giovane di eta'.
   4.  L'Autorita',  sotto  condizione dell'accertamento del possesso
dei requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego, nonche' dei
titoli  rientranti  tra  quelli indicati al precedente art. 6 e degli
eventuali  titoli  di precedenza o preferenza, dichiara vincitori del
concorso  i primi classificati nella graduatoria finale in relazione,
in  prima istanza, al numero dei posti non riservati messi a concorso
e, successivamente, in relazione al numero di posti riservati.
   5.  In  caso  di  rinuncia  di  uno  dei vincitori, l'Autorita' si
riserva  la  facolta' di assegnare ad altro candidato idoneo il posto
resosi  disponibile,  seguendo  l'ordine  della  relativa graduatoria
finale.
   6. La graduatoria del concorso e' affissa presso la sede di Napoli
dell'Autorita'  e  pubblicata  sul  sito web. Ditale pubblicazione e'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - IV Serie Speciale "Concorsi ed esami".
   7.   L'Autorita'   si   riserva  la  facolta'  di  ricorrere  alla
graduatoria, nel termine di tre anni dalla data di approvazione della
stessa, per eventuali ulteriori assunzioni resesi necessarie.