Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Possono partecipare al concorso indetto all'art. 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174; b) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche; c) godimento dei diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza); d) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, ovvero diploma di laurea specialistica in giurisprudenza o titolo equipollente, conseguito con votazione non inferiore a 105/110 o punteggio equivalente. Il diploma di laurea estero sara' considerato utile purche' riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di laurea italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve essere conedata, a pena di esclusione, dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande; e) possesso di uno dei seguenti requisiti: 1) abbiano un'esperienza documentata di almeno 6 anni dopo la laurea in settori della tutela dei consumatori, procedure di conciliazione e sanzionatorie, regolamentazione maturata: i) attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uf- fici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale; ii) in significative e continuative esperienze di formazione, di studio e ricerca, in primarie istituzioni di ricerca o universitarie o presso istituzioni pubbliche e/o societa' nazionali o internazionali; iii) nell'attivita' professionale presso studi legali, valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conse- guimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito; 2) abbiano prestato servizio presso l'Autorita' per un periodo non inferiore a due anni in qualita' di funzionario di ruolo, ovvero siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, com- ma 1, della delibera n. 464/04/CONS. 2. Ai fini del calcolo dell'esperienza qualificata post-lauream nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati. Tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse. Le attivita' di ricerca saranno utilmente considerate solo se svolte nel contesto di un rapporto di natura istituzionale dal quale derivi un impegno continuativo per almeno tre mesi. Salvo quanto precisato successivamente, le attivita' di tirocinio e praticantato saranno utilmente considerate solo se svolte, per un periodo di almeno quattro mesi, presso istituzioni e/o societa' qualificate ovvero istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie. L'attivita' professionale sara' utilmente considerata solo se esercitata successivamente al conseguimento del titolo abilitativo. Esclusivamente in tal caso sara' considerato, e cumulato al periodo di esercizio professionale, anche il tempo minimo di pratica richiesto per essere ammessi a sostenere il relativo esame abilitativo. Ai fini del possesso dei requisiti di ammissione e della valutazione dei titoli, per appartenenza alla carriera direttiva si intende l'inquadramento in una posizione conispondente all'area funzionale C dell'ordinamento professionale del personale del comparto dei Ministeri di cui al CCNL stipulato il 16 febbraio 1999. Ai fini del calcolo del periodo minimo necessario per l'ammissione sono considerati prioritariamente i periodi di attivita' che non danno luogo a punteggi maggiori in relazione alla particolare qualificazione dell'attivita'. 3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lett. a), b) devono essere posseduti alla data dell'assunzione. 4. Non possono accedere all'impiego presso l'Autorita': a) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Autorita'; b) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; c) coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o comunque, con mezzi fraudolenti, 5. Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione. Il direttore del Servizio per le risorse umane e finanziarie, con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l'esclusione dal concorso dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo ovvero in caso di irricevibilita' o incompletezza della domanda di ammissione al concorso.