Art. 2
                       Requisiti di ammissione

   1.  Possono  partecipare al concorso indetto all'art. 1 coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza  italiana,  ovvero cittadinanza di altro Stato membro
   dell'Unione  europea,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del
   Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174;
b) idoneita'   fisica   all'impiego,   da   accertarsi  da  parte  di
   istituzioni sanitarie pubbliche;
c) godimento  dei  diritti  politici  (per i cittadini di altro Stato
   membro  dell'Unione  europea  nello  Stato  di  appartenenza  o di
   provenienza);
d) diploma   di   laurea  quadriennale  in  giurisprudenza  o  titolo
   equipollente  a  tutti  gli  effetti  di  legge, ovvero diploma di
   laurea  specialistica  in  giurisprudenza  o  titolo equipollente,
   conseguito  con  votazione  non  inferiore  a  105/110 o punteggio
   equivalente.  Il  diploma di laurea estero sara' considerato utile
   purche'  riconosciuto  equipollente  ad  uno dei diplomi di laurea
   italiani;  a  tal  fine  la domanda di ammissione al concorso deve
   essere  conedata,  a  pena  di  esclusione,  dal  provvedimento di
   riconoscimento   dell'equipollenza  al  corrispondente  titolo  di
   studio  italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione
   della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto.
   Le  equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita
   per la presentazione delle domande;
e) possesso di uno dei seguenti requisiti:


   1) abbiano  un'esperienza  documentata di almeno  6 anni dopo  la
      laurea in settori  della tutela dei consumatori,  procedure di
      conciliazione e sanzionatorie, regolamentazione maturata:
      i) attraverso l'impiego, nella carriera  direttiva, presso uf-
         fici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o
         imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
     ii) in significative  e continuative esperienze di  formazione,
         di studio e  ricerca, in primarie istituzioni di ricerca  o
         universitarie  o presso istituzioni pubbliche e/o  societa'
         nazionali o internazionali;
    iii) nell'attivita' professionale presso studi legali, valutando
         anche il  tempo minimo di pratica necessario per il  conse-
         guimento  del  titolo abilitativo qualora quest'ultimo  sia
         stato conseguito;
   2) abbiano prestato  servizio presso  l'Autorita' per  un periodo
      non inferiore a due anni in qualita' di funzionario di  ruolo,
      ovvero siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, com-
      ma 1, della delibera n. 464/04/CONS.

   2.  Ai  fini  del calcolo dell'esperienza qualificata post-lauream
nel  caso  in  cui  siano  state svolte piu' attivita' ed esperienze,
anche  in  contesti  lavorativi  diversi, i relativi periodi potranno
essere  cumulati. Tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte
contemporaneamente,  si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi,
di  una  sola  di  esse.  Le  attivita'  di ricerca saranno utilmente
considerate  solo  se  svolte  nel  contesto di un rapporto di natura
istituzionale dal quale derivi un impegno continuativo per almeno tre
mesi.   Salvo  quanto  precisato  successivamente,  le  attivita'  di
tirocinio  e  praticantato  saranno  utilmente  considerate  solo  se
svolte, per un periodo di almeno quattro mesi, presso istituzioni e/o
societa'   qualificate   ovvero  istituzioni  pubbliche  nazionali  o
comunitarie.  L'attivita'  professionale  sara' utilmente considerata
solo  se  esercitata  successivamente  al  conseguimento  del  titolo
abilitativo. Esclusivamente in tal caso sara' considerato, e cumulato
al  periodo  di  esercizio  professionale,  anche  il tempo minimo di
pratica  richiesto  per  essere ammessi a sostenere il relativo esame
abilitativo. Ai fini del possesso dei requisiti di ammissione e della
valutazione  dei  titoli, per appartenenza alla carriera direttiva si
intende  l'inquadramento  in  una  posizione  conispondente  all'area
funzionale   C   dell'ordinamento  professionale  del  personale  del
comparto  dei Ministeri di cui al CCNL stipulato il 16 febbraio 1999.
Ai  fini  del  calcolo del periodo minimo necessario per l'ammissione
sono  considerati  prioritariamente  i  periodi  di attivita' che non
danno  luogo  a  punteggi  maggiori  in  relazione  alla  particolare
qualificazione dell'attivita'.
   3.  I  requisiti  indicati  nel  presente  articolo  devono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione   delle  domande  di  ammissione  al  concorso;  quelli
indicati  alle  precedenti  lett. a), b) devono essere posseduti alla
data dell'assunzione.
   4. Non possono accedere all'impiego presso l'Autorita':

a) coloro  che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato
   e   subite   per   reati   conseguenti  a  comportamenti  ritenuti
   incompatibili con le funzioni da espletare nell'Autorita';
b) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
c) coloro  che  siano  stati  destituiti,  dispensati per persistente
   insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso
   una   pubblica   amministrazione  per  aver  conseguito  l'impiego
   mediante  produzione  di  documenti falsi o viziati da invalidita'
   insanabile o comunque, con mezzi fraudolenti,

   5.   Tutti   i   candidati   si   intendono  ammessi  con  riserva
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione.  Il
direttore  del  Servizio  per  le  risorse  umane  e finanziarie, con
provvedimento  motivato,  dispone  in  ogni  momento l'esclusione dal
concorso dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dal
presente  articolo  ovvero in caso di irricevibilita' o incompletezza
della domanda di ammissione al concorso.