Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successiva delibera, sara' costituita da esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame del concorso scelti tra Professori ordinari di discipline giuridiche, tra Magistrati delle giurisdizioni superiori, tra Dirigenti generali dello Stato e tra Dirigenti dell'Autorita', anche in quiescenza. Per le lingue straniere e per particolari esigenze tecniche e funzionali la Commissione potra' essere integrata da uno o piu' componenti esperti.