Art. 4
                      Commissione esaminatrice

   1.  La  Commissione  esaminatrice  del  concorso, da nominarsi con
successiva   delibera,   sara'   costituita  da  esperti  di  provata
competenza  nelle  materie  oggetto  delle prove d'esame del concorso
scelti   tra   Professori  ordinari  di  discipline  giuridiche,  tra
Magistrati  delle  giurisdizioni  superiori,  tra  Dirigenti generali
dello  Stato e tra Dirigenti dell'Autorita', anche in quiescenza. Per
le  lingue straniere e per particolari esigenze tecniche e funzionali
la  Commissione  potra'  essere  integrata  da  uno o piu' componenti
esperti.