Art. 9
                         Graduatoria finale

   1.  Espletate  le  prove del concorso, la commissione esaminatrice
redige  la graduatoria la graduatoria di merito con l'indicazione dei
punteggi  conseguiti  dai candidati. Il punteggio complessivo e' dato
dalla  somma  dei  punteggi  riportati  nella  valutazione dei titoli
posseduti, nella prova scritta, nella prova orale.
   2.   L'Autorita'  approva  la  graduatoria  finale  in  base  alla
graduatoria  di  merito  e  agli  eventuali  titoli  di  precedenza o
preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti.
   3.  Fermo  restando  quanto  precede, qualora due o pio' candidati
risultino  in  graduatoria  nella medesima posizione, e' preferito il
candidato piu' giovane di eta'.
   4.  L'Autorita',  sotto  condizione dell'accertamento del possesso
dei requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego, nonche' dei
titoli  rientranti  tra  quelli indicati al precedente art. 6 e degli
eventuali  titoli  di precedenza o preferenza, dichiara vincitori del
concorso  i  primi classificati nella graduatoria finale in relazione
in  prima  istanza al numero dei posti non riservati messi a concorso
e, successivamente, in relazione al numero di posti riservati.
   5.  In  caso  di  rinuncia  di  uno  dei vincitori, l'Autorita' si
riserva  la  facolta' di assegnare ad altro candidato idoneo il posto
resosi  disponibile,  seguendo  l'ordine  della  relativa graduatoria
finale.
   6. La graduatoria del concorso e' affissa presso la sede di Napoli
dell'Autorita'  ed  e'  pubblicata  sul sito web dell'Autorita' e nel
Bollettino  ufficiale. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso  nella Gazzeffa Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale
"Concorsi ed esami".
   7. L'Autorita' si riserva la facolta' di ricorrere la graduatoria,
nel  termine di tre anni dalla data di approvazione della stessa, per
eventuali ulteriori assunzioni resesi necessarie.