Art. 11.

                             Graduatoria

    1.  La  graduatoria degli idonei nel concorso sara' formata dalla
commissione  esaminatrice, tenendo conto della ripartizione dei posti
di   cui  all'art. 1  del  presente  decreto,  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
      la media dei punti riportati nelle prove scritte;
      il punteggio riportato nella prova orale;
      l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
      l'eventuale   punteggio  assegnato  per  ciascuna  prova  orale
facoltativa di lingua straniera.
    2.  La  graduatoria  sara' approvata con decreto dirigenziale. Il
decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  pubblicato  nel
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione
sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso
sara'  inoltre  pubblicato  nel  F.O.M. della Marina e, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a  parita'  di  merito,  dei titoli di preferenza per l'ammissione ai
pubblici  impieghi  di  cui  al  gia'  citato  allegato D al presente
decreto,  eventualmente  dichiarati  dai concorrenti nella domanda di
partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata.