Art. 11. Graduatoria 1. La graduatoria degli idonei nel concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice, tenendo conto della ripartizione dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando: la media dei punti riportati nelle prove scritte; il punteggio riportato nella prova orale; l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it». 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al gia' citato allegato D al presente decreto, eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata.