Art. 12.

                               Nomina

    1.  Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 11
saranno  compresi  nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto -
nominati, guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nel decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
    2.  I  vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
    3.  Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata  e  con  le  modalita'  stabilite  dall'Ufficio  Generale  del
Personale  della  Marina.  All'atto  della presentazione al corso gli
ufficiali   dovranno  contrarre  arruolamento  volontario  nel  Corpo
Equipaggi  Militari Marittimi con una ferma di anni cinque decorrente
dalla data di inizio del corso.
    La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art. 17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    In  caso  di  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso,  entro  1/12°  della  durata  del corso stesso, di altrettanti
candidati  idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  cui al
precedente art. 11.
    4.  Il  concorrente  di sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio  permanente  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo che,
trovandosi   nelle   condizioni  previste  dall'art. 10  del  decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151,  non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
    5.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso. Allo stesso modo, al
superamento  del  corso  applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita'  relativa  degli ufficiali di cui al precedente comma 4,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
    6.  Nei  confronti  degli  ufficiali che non supereranno il corso
applicativo   si   procedera'   alla   revoca   della  nomina  ed  al
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati:
      se  provenienti  dal  personale in servizio, rientreranno nella
categoria  di  provenienza.  Il  periodo di durata del corso sara' in
tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
      se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo,
a  meno che non debbano, se di sesso maschile, assolvere o completare
gli obblighi di leva.