Art. 12. Nomina 1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 11 saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori e acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto - nominati, guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dall'Ufficio Generale del Personale della Marina. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12° della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 11. 4. Il concorrente di sesso femminile nominato guardiamarina in servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 4, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 6. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso applicativo si procedera' alla revoca della nomina ed al proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati: se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo, a meno che non debbano, se di sesso maschile, assolvere o completare gli obblighi di leva.