Art. 14.

                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso i
concorrenti  che  non  fossero  ritenuti  in  possesso dei prescritti
requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi  decaduti dalla nomina a
guardiamarina   in   servizio  permanente,  qualora  il  difetto  dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.