Art. 14. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.