Art. 15.

                     Spese di viaggio - Licenza

    1.  Le  spese  per  i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti  di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti.
    2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno  essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove
previste  dal  precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli
necessari  per  il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove  e  per  il  rientro  in  sede.  In  particolare detta licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura  prevista di norma per la preparazione alla prova
orale  oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Qualora  il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza  straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.