Art. 4.

                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) due  prove  scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
      b) valutazione dei titoli;
      c) accertamenti psico-fisici e attitudinali;
      d) prova orale;
      e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di  riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
    3. A   mente  dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
con  il  decreto  dirigenziale di cui al successivo art. 11, comma 2,
(presumibilmente  entro  la  fine  di luglio  2005),  dovranno essere
risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.