Art. 4. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura tecnico-professionale; b) valutazione dei titoli; c) accertamenti psico-fisici e attitudinali; d) prova orale; e) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 11, comma 2, (presumibilmente entro la fine di luglio 2005), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.