Art. 7.

                       Valutazione dei titoli

    1. La   Commissione   di  cui  al  precedente  art. 5,  comma  1,
lettera a), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima
della  relativa  correzione,  procedera' a valutare i titoli dei soli
concorrenti  che  si  siano  presentati  alle prove scritte e che non
siano  stati  esclusi  dalla  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  come indicato al precedente art. 6, comma 8, per accertato
difetto dei requisiti di partecipazione.
    Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
    2.  La  Commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
      a) attivita'   professionale  svolta  presso  enti  pubblici  o
assimilati: fino ad un massimo di 3 punti;
      b) titoli  accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto  per  la  partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
3 punti;
      c) corsi  di  formazione  in  tecniche  odontostomatologiche  o
psicodiagnostiche  di durata almeno biennale: fino ad un massimo di 2
punti;
      d) attivita'  svolta  senza demerito nell'ambito delle FF.AA. o
Corpi  militari  dello  Stato  o  in  altre  strutture  pubbliche e/o
private: fino ad un massimo di 2 punti.
    3.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati  nel
precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione  da  parte  della  Commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti   potranno   produrre   a   corredo   della   domanda  di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    4.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della Commissione
solo  i  titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per  la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate
informazioni.