Art. 9. Accertamenti attitudinali Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei, saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza Armata. Tale valutazione si articola nelle seguenti aree d'indagine: a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento; b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il ruolo istituzionale; c) Area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse, senso di autoefficacia; d) Area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa, disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello specifico processo di formazione. Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente motivato, sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo. 2. I verbali dell'accertamento attitudinale dovranno essere inviati, dalla commissione, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.