Art. 3 Domanda e termine di presentazione 1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Genova - Ufficio Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione - Settore III - via Balbi, 5. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in carta semplice, preferibilmente su apposito modello - allegato «A» che fa parte integrante del presente decreto, disponibile presso l'ufficio competente ovvero al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi. 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato «A» fac-simile della domanda, purche' sia chiara ed integrale. 5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto Ufficio, dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 15, il venerdi' dalle ore 10 alle 13. L'Ufficio rilascera' apposita ricevuta attestante solo l'avvenuta ricezione della domanda stessa. 6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. 8. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche': a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti; d) il possesso della laurea in ingegneria informatica delle telecomunicazioni o biomedica o elettronica ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente; e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9, lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura. 11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. 12. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalita' di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati. 13. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia non autenticata di un documento di identita' e i titoli che ritiene utili ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice. 14. I titoli, comprese le pubblicazioni devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresi' essere dichiarate conformi all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo «B» allegato). Tale dichiarazione puo' essere altresi' apposta in calce alla copia stessa. Il candidato deve utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Puo', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione deve contenere precise indicazioni atte a identificare i titoli stessi. 15. Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell'interessato (modulo «B» allegato). 16. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. 17. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 18. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. 19. Ai titoli di cui al comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 20. Nell'ambito dei titoli le pubblicazioni debbono essere allegate alla domanda e corredate di elenco e possono essere prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica». 21. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua diversa da quella/e prevista/e nella prova orale della procedura selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 22. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. 23. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura. 24. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 25. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.