Art. 4.

                          Titoli valutabili

    1.  Ai  sensi  dell'art. 8  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli  e'  riservato  un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche'  attinenti  all'attivita'  lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
      a)  attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
o  altre Pubbliche amministrazioni, (punti 0,5 per ogni bimestre fino
ad  un  massimo di punti 9); ulteriore punteggio per attivita' svolte
presso l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3)
fino a un massimo di punti: 12;
      b)  idoneita'  a precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori fino a un massimo di punti: 6;
      c)  altri titoli a giudizio della commissione: specializzazioni
post-laurea,   compresi   master,   dottorato   ecc.,   attestati  di
qualificazione,  specializzazione  con  esame  finale, pubblicazioni,
borse di studio, fino a un massimo di punti: 12;
    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora  lo  svolgimento  di  prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.