Art. 6. Nomina della Commissione esaminatrice, formazione ed approvazione della graduatoria 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore amministrativo ed e' composta da esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento. Espletate le prove della procedura selettiva la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi' suddivisi: 60 punti per le prove d'esame; 30 punti per i titoli. 2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. 3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi: media dei punti conseguiti nelle prime due prove; punti conseguiti nella prova orale; punti attribuiti ai titoli. 4. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28, del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, e' formata una graduatoria utilizzabile per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato. 6. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data della riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente motivati. 7. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti previsti dalla procedura. 8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.