Art. 4. I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.