Art. 6.
    Gli  esami  di  Stato  hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 14 giugno 2005 e per la seconda sessione il giorno
29 novembre  2005.  Le  prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito  per  le  singole  sedi  dai  Presidenti  delle commissioni
esaminatrici,  reso  noto  con  avviso  nell'albo  dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria sede di esami.
      Roma, 14 febbraio 2005
                                             Il Ministro: Moratti