Art. 6. Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 14 giugno 2005 e per la seconda sessione il giorno 29 novembre 2005. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione universitaria sede di esami. Roma, 14 febbraio 2005 Il Ministro: Moratti