Art. 3.
    Sono  ammessi  alla  selezione i dirigenti delle universita' o di
altre amministrazioni pubbliche.
    I  candidati,  oltre  la  laurea,  devono  avere  una particolare
comprovata esperienza professionale, a dimostrazione della quale ogni
candidato  ha  l'onere  di  indicare le caratteristiche qualitative e
dimensionali  degli uffici precedentemente o in atto ricoperti, avuto
riguardo   al  numero  dei  dipendenti  ed  al  bilancio  degli  enti
amministrati.
    Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze non corredate da
curricula  idonei  a dimostrare il possesso di tali requisiti minimi,
intendendosi   come  tali,  tra  l'altro,  le  precedenti  esperienze
maturate  per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali di primo
livello o equivalenti.
    I  requisiti  ed  i  titoli  da valutare debbono essere posseduti
dagli  interessati alla data della scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.