Art. 3. Sono ammessi alla selezione i dirigenti delle universita' o di altre amministrazioni pubbliche. I candidati, oltre la laurea, devono avere una particolare comprovata esperienza professionale, a dimostrazione della quale ogni candidato ha l'onere di indicare le caratteristiche qualitative e dimensionali degli uffici precedentemente o in atto ricoperti, avuto riguardo al numero dei dipendenti ed al bilancio degli enti amministrati. Non saranno prese in considerazione istanze non corredate da curricula idonei a dimostrare il possesso di tali requisiti minimi, intendendosi come tali, tra l'altro, le precedenti esperienze maturate per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali di primo livello o equivalenti. I requisiti ed i titoli da valutare debbono essere posseduti dagli interessati alla data della scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.