Art. 8.

                       Valutazione dei titoli

    1.   La  commissione  esaminatrice,  sulla  scorta  delle  schede
riepilogative  redatte  dai  Comandi di Corpo ai sensi del precedente
art. 4,  assegnera'  ai  concorrenti  idonei  alla  prova  scritta il
punteggio  complessivo  per  i  titoli  riportati  in allegato 4, nel
limite massimo di 10/30 ed in base ai seguenti criteri:
      a) per  gli  anni  di  servizio  prestato nell'Arma, fino ad un
massimo di 1,1 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo,  mentre  saranno  esclusi  i  periodi  durante  i  quali gli
interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche'
i  periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
penali  o  di  sospensione  dal  servizio per motivi disciplinari, di
aspettativa per motivi privati e per congedi per la formazione);
      b) per   qualifiche   superiori   a  «nella  media»  o  giudizi
equivalenti  riportati  nell'ultimo  biennio  in  sede di valutazione
caratteristica, fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in
considerazione  i  periodi  non computabili ai fini della valutazione
caratteristica (decreto del Presidente della Repubblica n. 213 datato
8 agosto 2002);
      c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
«C»  ed  «E»  alla  pubblicazione  SMD  -  G  010 «REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA  DELLE  UNIFORMI» Edizione 2002, fino ad un massimo di 2,1
punti,  limitatamente  a  quelle  riportate  nell'allegato  4. Per le
medaglie    e/o    croci   commemorative   concesse   per   effettiva
partecipazione  in teatro d'operazioni a missioni militari, di pace o
soccorso  umanitario, il punteggio attribuibile per ciascuna missione
e'  0,250  (anche  nel caso in cui siano state attribuite entrambe le
onorificenze).  In  presenza  di piu' missioni, tale punteggio potra'
essere incrementato fino al massimo di 0,750;
      d) per  le  promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze  d'istituto  a  Carabiniere Scelto, Appuntato o Appuntato
Scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti;
      e) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti;
      f) per  titoli  di studio superiori alla licenza media, fino ad
un  massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo'  essere  certificato  con  dichiarazione sostitutiva completa di
copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
    In  caso  di  possesso  di  piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione   quello   che   da'   titolo   al  maggior  punteggio
incrementale.
    2.  I titoli di cui al precedente comma, saranno valutati ai fini
della maggiorazione di punteggio solo se:
      a) posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande (registrati a matricola o accertati dalla
Commissione  del  concorso  mediante  acquisizione  di documentazione
comprovante);
      b) dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al concorso,
limitatamente  a  quelli  indicati al precedente comma 1, lettere c),
d),  e)  ed  f), mentre quelli indicati alle lettere a) e b) verranno
direttamente acquisiti dalla documentazione personale.
    3.  In  relazione  al numero dei candidati, la commissione potra'
avvalersi  dei  Comandi  di  Corpo  ed  essere  coadiuvata dal Centro
Nazionale  di  Selezione e Reclutamento per la compilazione di schede
riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.