Art. 9.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    1.  La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di
merito  dei  concorrenti  giudicati  idonei  alla  prova  di  cui  al
precedente   art. 7,  sulla  base  dei  punti  attribuiti  a  ciascun
concorrente  nell'esame scritto, maggiorati dagli incrementi previsti
al  precedente  art. 8. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine
di  merito,  preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista
dall'art. 1,   2°   comma,  e  successivamente,  fino  alla  completa
copertura  dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i
rimanenti  candidati,  compresi  coloro  che  hanno  concorso  per la
predetta  riserva  e non hanno trovato utile collocazione nell'ambito
della  stessa.  Questi  ultimi  saranno  contrassegnati  con apposita
annotazione,   in  modo  da  poter  essere  individuati  in  caso  di
sostituzione.
    2.  A  parita'  di  punteggio  prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianita'  di  grado,  l'anzianita'  di servizio e la piu' giovane
eta'.
    3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per
il Personale Militare.
    4. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.
    5.  I  concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno
dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare l'11° corso trimestrale
allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.