Art. 9. Formazione ed approvazione della graduatoria 1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei alla prova di cui al precedente art. 7, sulla base dei punti attribuiti a ciascun concorrente nell'esame scritto, maggiorati dagli incrementi previsti al precedente art. 8. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista dall'art. 1, 2° comma, e successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti candidati, compresi coloro che hanno concorso per la predetta riserva e non hanno trovato utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di sostituzione. 2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'. 3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare. 4. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento. 5. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare l'11° corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.