Art. 13.

                             Graduatoria

    1.  La  graduatoria  degli idonei sara' formata dalla Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti
in  base  alla  somma  dei  punti  riportati  in ciascuna delle prove
d'esame,   nonche'   degli   eventuali   punteggi   conseguiti  nella
valutazione  dei  titoli,  nelle  prove  di  efficienza fisica, negli
accertamenti  sanitari  e  nella  prova  orale  facoltativa di lingua
straniera.
    2.   La   graduatoria  di  merito  sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale.
    Nel  decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a
parita'  di  merito,  dei  titoli di preferenza di cui al gia' citato
allegato  E eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso.
    3.  Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel   Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. La graduatoria sara'
inoltre   pubblicata,   a  puro  titolo  informativo,  nel  sito  web
«www.persomil.difesa.it».