Art. 13. Graduatoria 1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti in base alla somma dei punti riportati in ciascuna delle prove d'esame, nonche' degli eventuali punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato allegato E eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso. 3. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».