Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti  di  sesso maschile e femminile che alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione delle domande indicato nel successivo
art. 3, comma 1:
      a) non  abbiano superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti
dei  limiti  di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non si cumulano con i limiti di
eta' sopraindicati;
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      c) siano in possesso della laurea specialistica in psicologia e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
      d) godano dei diritti civili e politici;
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita'  o  d'ufficio  da  precedente  arruolamento volontario in
accademie  o  istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di  polizia  dello  Stato  o  per  perdita permanete dei requisiti di
idoneita' fisica;
      f) non  siano  stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile);
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
      a) al  possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quali  ufficiali in servizio permanente dei
ruoli   speciali   dell'Esercito,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 9 e 10;
      b) all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina, ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  del  possesso  del  requisito  della condotta e delle
qualita'   morali   stabiliti  per  l'ammissione  ai  concorsi  nella
magistratura,  da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
    3.  I  requisiti  di  cui  al  presente articolo, ad eccezione di
quello  di  cui  al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino
alla  data  di  conseguimento  della  nomina ad ufficiale in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.