Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1: a) non abbiano superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; b) siano in possesso della cittadinanza italiana; c) siano in possesso della laurea specialistica in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; d) godano dei diritti civili e politici; e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato o per perdita permanete dei requisiti di idoneita' fisica; f) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile); 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 9 e 10; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino alla data di conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.