Art. 4. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di cultura generale; b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) valutazione dei titoli; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamento attitudinale; g) prova orale; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 2 (presumibilmente entro il mese di novembre 2005), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.