Art. 4.

                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova scritta di cultura generale;
      b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
      c) valutazione dei titoli;
      d) prove di efficienza fisica;
      e) accertamenti sanitari;
      f) accertamento attitudinale;
      g) prova orale;
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di   riconoscimento,   provvisto   di   fotografia,   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
    3.  A  mente  dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con il decreto
dirigenziale  di  cui al successivo art. 13, comma 2 (presumibilmente
entro  il mese di novembre 2005), dovranno essere risultati idonei in
tutte  le  prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.