Art. 7.
    Ai  titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo pari
a 20. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti:
      1.   titolo   di   studio:   titolo  di  studio  richiesto  per
l'ammissione   al   concorso,   valutabile   limitatamente   al  voto
conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto
per  il  conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali laurea
specialistica,  diploma  di  specializzazione,  dottorato di ricerca,
masters  universitari,  abilitazione all'esercizio delle professioni:
fino ad un massimo di punti 3;
      2.  attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di  frequenza  di  corsi  di  formazione  professionale
organizzati  da  pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un
massimo di punti 2;
      3.  titoli  scientifici  quali pubblicazioni e lavori originali
attinenti al posto a concorso: fino ad un massimo di punti 1;
      4.  servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Universita',  soggetti  pubblici o privati o nell'ambito di attivita'
professionali  o  imprenditoriali  svolte  in proprio, attinente alle
mansioni del posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 2;
      5.  incarichi  professionali  e/o  incarichi e servizi speciali
nell'ambito  dei  rapporti  di cui al precedente punto 4): fino ad un
massimo di punti 1;
      6.  altri  titoli quali: accreditamento presso AICA in qualita'
di  esaminatore ECDL e partecipazione alle relative sessioni d'esame,
attivita' didattiche, partecipazione a convegni o congressi, borse di
studio presso enti pubblici, e tirocinio formativo e di orientamento,
previsto  dal  decreto  ministeriale  25 marzo 1998, n, 142, Servizio
civile  volontario  nazionale  purche'  attinenti  ai  posti  messi a
concorso: fino ad un massimo di punti 5;
      7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell'art. 19 del C.C.N.L.: fino ad un massimo di punti 6.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000   n. 445  il  possesso  dei  titoli  dovra'  essere  debitamente
comprovato  mediante  autocertificazione,  oppure  con i documenti in
originale  o  in  copia  conforme o in fotocopia con la dichiarazione
resa,  sotto  la  propria  responsabilita', che la stessa e' conforme
all'originale in possesso del candidato.
    In  caso d'autocertificazione, il candidato dovra' specificare in
modo   analitico   e  preciso  ogni  elemento  utile  al  fine  della
valutazione del titolo dichiarato in domanda.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.