Art. 11.

                       Valutazione dei titoli

    1.  Le  commissioni  esaminatrici  di ciascun concorso, di cui al
precedente  art. 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui
al  precedente art. 7 e prima della relativa correzione, procederanno
alla  valutazione  dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito
sara'  reso  noto  agli  stessi  prima dell'effettuazione della prova
orale.
    2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
      - Diploma di laurea (massimo punti 1):
        punti 1: per laurea specialistica con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
        punti  0,50:  per  laurea specialistica con voto compreso tra
100 e 105/110;
      - Titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
        punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
        punti  2:  per  ogni  master  afferente alla professionalita'
posseduta;
        punti  2:  per  ogni  dottorato  di  ricerca  afferente  alla
professionalita' posseduta;
      -  Pubblicazioni  a  stampa  di  carattere tecnico-scientifico,
sempre  che  siano  riportate in riviste scientifiche, con esclusione
delle  tesi  di laurea o di specializzazione attinenti la professione
(massimo  punti  3). Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione
solo  se allegate alle domande. Per quelle prodotte in collaborazione
la  loro  valutabilita'  avverra'  solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori;
      - Esperienze professionali documentate, successive alla laurea,
attinenti alla laurea specialistica posseduta (massimo punti 2).
    A  ciascun  concorrente  non  potra' essere attribuito, in nessun
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
    3.  Formeranno  oggetto  di  valutazione  - fermo restando quanto
sopra  indicato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico
- solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato
nel  precedente  art. 3,  comma 1 e per i quali i concorrenti abbiano
fornito  analitiche  e  complete  informazioni  nelle  domande stesse
ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.