Art. 13.

                               Nomina

    1.  I  concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 6, saranno
nominati  tenenti  in servizio permanente effettivo, rispettivamente,
nel  ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo degli
ingegneri   dell'Esercito   e  del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato   dell'Esercito,  con  anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita  nei rispettivi decreti Presidenziali di nomina che saranno
immediatamente esecutivi.
    2.  Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito della
condotta  e  delle  qualita'  morali  di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
    3.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria,   sotto   riserva  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  la  nomina  e  del  superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
    4.   Dopo   la   nomina   essi  frequenteranno,  come  prescritto
dall'articolo  4,  comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490  e  successive  modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito.
    La  mancata  presentazione  nel  giorno prefissato comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487. All'atto della
presentazione  al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
anni  cinque  decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  all'atto del superamento del
corso   applicativo.   Il   rifiuto   di  sottoscrivere  detta  ferma
comportera' la revoca della nomina.
    5.  Nel  caso  in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per  rinuncia  o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il
personale  militare  potra'  procedere all'ammissione al corso, con i
criteri  e  nei  limiti  indicati  nel precedente art. 12, entro 1/12
della  durata  del  corso  stesso,  di altrettanti concorrenti idonei
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
    6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente  che,  trovandosi  nelle  condizioni  dell'articolo 10 del
decreto  legislativo  26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il
corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
    7.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo  la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.  Per  gli  ufficiali
appartenenti   alle   forze  di  completamento  si  applicheranno  le
disposizioni   previste   dall'articolo  25,  comma  4,  del  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
    8.  Per  gli  ufficiali  che  non  supereranno o non porteranno a
compimento  il  corso  applicativo  verra'  disposta  la revoca della
nomina,  a  decorrere  dalla  data  di  conferimento  della  stessa e
sanzionato  il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno  collocati  in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano  completare  gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli
di  provenienza.  Il  periodo  di  durata  del corso e' computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio
permanente.