Art. 14.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del  presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare  provvedera'  a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti  competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma   1   emergesse   la   non   veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti  al  provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
    3.  Il  certificato  del  casellario  giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.