Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono partecipare concorrenti di sesso sia maschile che femminile che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1: a) non abbiano superato: il 40° anno di eta', se ufficiali inferiori appartenenti alle forze di completamento di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; il 32° anno di eta', se non appartenenti alla predetta categoria; b) siano cittadini italiani; c) siano in possesso di una delle seguenti lauree specialistiche: 1) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 2) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): ingegneria nucleare, ingegneria chimica, ingegneria meccanica, scienze biologiche, ingegneria informatica. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata quinquennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree specialistiche precedentemente indicate. 3) per il concorso per il Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): giurisprudenza. Nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), saranno, inoltre, ritenute valide le lauree specialistiche che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. In tutti e tre i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero, sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione ai concorsi indetti con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso la relativa attestazione di equipollenza; d) godano dei diritti civili e politici; e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f) non siano stati riconosciuti «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile). 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai prescritti corsi applicativi sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8 e 9; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a., nonche' quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo.