Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la commissione per le prove di efficienza fisica;
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
      e)  le  commissioni  esaminatrici per la prova di preselezione,
per  le  prove  scritte,  per la valutazione dei titoli, per le prove
orali  e pratiche e per la formazione della graduatoria, distinte per
ciascun concorso.
    2.  La  commissione  per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
      un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
      due  ufficiali  dell'Esercito  in servizio permanente, di grado
non   inferiore   a  maggiore,  qualificati  istruttori  militari  di
educazione fisica, membri;
      un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
    La  commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
    3.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      un  ufficiale  medico  dell'Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a colonnello, presidente;
      due  ufficiali  medici dell'Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a maggiore, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      un   generale  di  brigata  medico  dell'Esercito  in  servizio
permanente, presidente;
      due   ufficiali  superiori  medici  dell'Esercito  in  servizio
permanente, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 3.
    5.  La  commissione  per  l'accertamento  attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
      un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale
delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, presidente;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito  laureato  in  medicina  e  specialista in psichiatria,
membro;
      un   ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
      un  ufficiale  in servizio permanente, di grado non inferiore a
capitano, segretario senza diritto di voto.
    Detta    commissione   si   avvarra'   del   contributo   tecnico
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati
in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati presso il
Centro   di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di
Foligno.
    6.  Le  commissioni  esaminatrici,  di cui al precedente comma 1,
lettera e), saranno composte:
      a) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a) da:
        un  ufficiale  generale del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
        tre  ufficiali  del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri;
        un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non  inferiore a maggiore, per la prova di preselezione, per la prova
orale  limitatamente  agli  argomenti  di  carattere  militare per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria generale
di merito, membro aggiunto;
        un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
        un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non    inferiore    a   capitano,   ovvero   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente all'area funzionale
«C»,  posizione  non  inferiore  a «C/2», segretario senza diritto di
voto;
      b)  per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) da:
        un ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a generale
di  brigata  o  grado equivalente, in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, presidente;
        quattro  ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito in
servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri;
        un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non  inferiore a maggiore, per la prova di preselezione, per la prova
scritta  di  cultura  generale, per la prova orale limitatamente agli
argomenti di carattere militare - per la valutazione dei titoli e per
la formazione della graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
        un  docente  universitario  -  che  potra'  essere diverso in
relazione  a  ciascuna  delle  categorie  di  laureati  fra  cui sono
ripartiti  i  posti  di  cui  al  precedente  art. 1,  che  risultino
partecipanti al concorso - membro aggiunto;
        un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
        un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non    inferiore    a   capitano,   ovvero   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente all'area funzionale
«C»,  posizione  non  inferiore  a «C/2», segretario senza diritto di
voto;
      c)  per  il  concorso  per  il  Corpo  di  amministrazione e di
commissariato  dell'Esercito,  di  cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) da:
        un ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a generale
di  brigata,  in  servizio  o  in  ausiliaria  da non oltre tre anni,
presidente;
        due  ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a maggiore, membri;
        un docente universitario in materie giuridiche, membro;
        un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
        un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non    inferiore    a   capitano,   ovvero   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente all'area funzionale
«C»,  posizione  non  inferiore  a «C/2», segretario senza diritto di
voto.
    In  ciascun  concorso  i membri aggiunti interverranno solo nelle
fasi  espressamente  indicate  ed avranno diritto di voto per le sole
materie per le quali sono aggregati.