Art. 9.

                Accertamenti sanitari ed attitudinale

    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale.
    2.  Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
    3.  Gli  accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di
cui  al  precedente  art. 5,  comma  1,  lettera b), saranno volti al
riconoscimento  del  possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei  concorrenti  quali  ufficiali  in  servizio permanente nei ruoli
normali dell'Esercito.
      a)   Sulla  scorta  dell'«Elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita'  che  sono  causa  di non idoneita' al servizio militare»,
annesso  al  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, e
delle  direttive  della  Direzione generale della Sanita' militare in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra',
altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti
specifici requisiti:
        1) statura non inferiore a:
          - m. 1,65, se di sesso maschile;
          - m. 1,61, se di sesso femminile;
        2)  acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non  inferiore  a  4/10i  nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione  non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico,   a   5   diottrie   per   l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  e  a  4  diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo  occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita' oculare
normali;
        3)  percezione  uditiva della voce di ordinaria conversazione
ad  almeno  sette  metri di distanza da un orecchio e ad una distanza
non  inferiore  a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri
di  distanza  da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
        4)  normale assetto della struttura di personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
      b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
        -  esame  radiografico del torace in due proiezioni, nel caso
in  cui  non abbiano prodotto esame e relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari  o  private
convenzionate, come indicato al precedente art. 7, comma 3;
        - cardiologico con E.C.G.;
        - oculistico;
        - otorinolaringoiatrico;
        - psichiatrico;
        - analisi completa delle urine;
        - analisi del sangue concernente:
          emocromo completo;
          glicemia;
          creatininemia;
          transaminasemia (ALT AST);
          birilubinemia totale e frazionata;
          G6PDH (metodo quantitativo);
    La   commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare    apposita    dichiarazione    di    consenso   informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato  nell'Allegato  «H»  che  costituisce  parte integrante del
presente   decreto,   nonche'  ulteriore  dichiarazione  di  consenso
informato  al  protocollo  vaccinale  che,  ai  sensi della normativa
vigente,   sara'  loro  praticato  all'atto  della  presentazione  in
servizio  dopo  la nomina e periodicamente ad intervalli programmati,
per  conservare  lo  stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo Allegato «H» al presente decreto.
      c)   La   commissione   provvedera'   a  definire  per  ciascun
concorrente,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla normativa e dalle
direttive  vigenti,  il  profilo  sanitario  che  terra'  conto delle
caratteristiche  somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti
psico-fisici suindicati.
      d)  La  commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito  degli  accertamenti  sanitari,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
        -  «Idoneo  quale  ufficiale  nel  ruolo  normale  del  Corpo
(rispettivamente,  sanitario,  degli ingegneri e di amministrazione e
commissariato dell'Esercito) in servizio permanente», con indicazione
del profilo sanitario di cui alla successiva lettera e);
        -  «Non  idoneo  quale  ufficiale nel ruolo normale del Corpo
(rispettivamente,  sanitario,  degli ingegneri e di amministrazione e
commissariato dell'Esercito) in servizio permanente», con indicazione
della causa di non idoneita'.
      e)  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  cui  sia  stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:


    PS   CO   AC    AR   AV   LS   LI   VS   AU
     2    3    2     2    2    2    2    3    2

      f)  Ai  concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira'
un   punteggio   inteso   a   tenere   conto   delle  caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 o 3
di  ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito
un  punteggio  pari  a  0  (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo
stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.  Pertanto, il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari
sara' di punti 4,5.
      g) Saranno  giudicati  «non  idonei»  i  concorrenti  risultati
affetti da:
        - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
        -  disturbi  della  parola  anche se in forma lieve (dislalia
disartria);
        - esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche'
per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
        -  malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di  recupero  dello  stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
        -  tutte  quelle  malformazioni ed infermita' non contemplate
dai  precedenti  alinea,  comunque incompatibili con la frequenza del
corso  applicativo  e  con  l'impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente dei ruoli normali.
      h)   Nei   confronti   dei   concorrenti   che  all'atto  degli
accertamenti   sanitari   venissero   riscontrati  affetti  da  lievi
patologie ritenute guaribili entro i successivi trenta giorni e senza
esiti  rientranti  nelle  cause  di esclusione di cui alla precedente
lettera g), la commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine
entro  il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare
il possesso dell'idoneita' fisica.
    Detti  concorrenti,  per  esigenze organizzative, potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo comma 4.
      i)   Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
      j)  I  concorrenti  giudicati  «non idonei» potranno, tuttavia,
spedire   con  lettera  raccomandata  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione - Casella Postale 353 -
00187   Roma  centro  -  improrogabilmente  entro  il  decimo  giorno
successivo  alla  data degli accertamenti sanitari, specifica istanza
di    ulteriori    accertamenti   sanitari,   corredata   di   idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.  Detta  istanza,  pena il suo mancato accoglimento, dovra'
essere  anticipata  alla  predetta  Direzione  Generale  a  mezzo fax
(06/4827347).
    Non   saranno   prese   in  considerazione  istanze  prive  della
documentazione  prevista  ovvero  spedite  oltre  i termini perentori
sopraindicati.
    In  caso  di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla  Direzione  Generale  per  il  personale  militare  la relativa
comunicazione.
    In   caso   di   mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  i
concorrenti   riceveranno   comunicazione  che  il  giudizio  di  non
idoneita'  riportato  al  termine  degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
    Il  giudizio  circa  l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso  di  accoglimento  dell'istanza  sara'  espresso,  a  seguito di
valutazione  della  documentazione  allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti,   dalla  commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti
sanitari  di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale,
solo  qualora  lo  ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori   accertamenti  sanitari  prima  di  emettere  il  giudizio
definitivo.
    I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  anche  a  seguito della
valutazione   sanitaria   o  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari
disposti,  nonche'  quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
    4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei  saranno  sottoposti  ad  un  accertamento attitudinale a cura
della  commissione  di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche.
    Detta   commissione  attraverso  una  serie  di  prove  (batteria
testologica   e   questionario  informativo)  ed  una  intervista  di
selezione individuale valutera':
      - come il soggetto pensa;
      - come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
      - come il soggetto lavora;
      - motivazione e valori che sostengono la scelta.
    Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
      -  area  cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
      -  area  relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
      - area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
      -  area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione
(reali   aspettative   professionali,  capacita'  di  condividere  ed
interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
    5.  A  detto  accertamento,  per esigenze organizzative, potranno
essere  sottoposti,  con  riserva,  anche  i  concorrenti  di  cui al
precedente comma 3, lettera h) del presente articolo.
    6. I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera j) saranno
di  norma  sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della   istanza   di   ulteriori   accertamenti   o  degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con
riserva,  ove fosse necessario per esigenze organizzative connesse al
rispetto  del  termine di conclusione della procedura concorsuale, la
prova  orale.  Eccezionalmente,  ove  lo impongano le citate esigenze
organizzative,   essi   potranno   essere   sottoposti   con  riserva
all'accertamento    attitudinale   nelle   more   della   valutazione
dell'istanza  di ulteriori accertamenti gia' prodotta o che intendano
produrre.
    7. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un  giudizio  di  idoneita'  o  di non idoneita'. Detto giudizio, che
sara'  comunicato  agli  interessati  seduta stante, per iscritto, e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  non idonei saranno
esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio  di  idoneita'  non comportera'
attribuzione di alcun punteggio.
    8.   Le   commissioni   per   gli  accertamenti  sanitari  e  per
l'accertamento  attitudinale  dovranno  far  pervenire alla Direzione
Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali  -  4ª  sezione  i verbali degli accertamenti
rispettivamente   curati   entro   il  terzo  giorno  dalla  data  di
completamento dei medesimi.