Art. 10.

                         Diritto di accesso

    Ai   candidati   e'   garantito   il   diritto  di  accesso  alla
documentazione  inerente  il  procedimento concorsuale, a norma della
vigente normativa.
    Tale  diritto  potra'  essere  esercitato  secondo  le  modalita'
stabilite   con  il  Regolamento  di  Ateneo  approvato  con  decreto
rettorale n. 2386/98.