Art. 8.

    Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito

    L'Amministrazione,  con  decreto  del  Direttore  Amministrativo,
accertata  la  regolarita'  delle  procedure concorsuali, approva gli
atti,  formula  le  graduatorie  generali  di  merito nel rispetto di
quanto  indicato  ai precedenti articoli 6 e 7 e dichiara i vincitori
delle singole procedure concorsuali.
    I  predetti  decreti  di  approvazione degli atti sono pubblicati
all'Albo  Ufficiale  dell'Ateneo,  nonche'  sul sito Web dell'Ateneo.
Dalla  data  di  pubblicazione all'Albo Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnative.
    Le  graduatorie  generali  di  merito  rimangono  efficaci per un
termine   di   ventiquattro   mesi   dalla   data  della  sopracitata
pubblicazione.