Art. 8. Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito L'Amministrazione, con decreto del Direttore Amministrativo, accertata la regolarita' delle procedure concorsuali, approva gli atti, formula le graduatorie generali di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7 e dichiara i vincitori delle singole procedure concorsuali. I predetti decreti di approvazione degli atti sono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nonche' sul sito Web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative. Le graduatorie generali di merito rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.