L'ISPETTORE GENERALE CAPO

    Visto  il  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure
urgenti  in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari   ed   in   particolare   l'art. 10  il  quale  istituisce
l'Ispettorato centrale repressione frodi;
    Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  9 marzo  2001, n. 49, ed in particolare
l'art. 3,  comma  3,  il  quale  statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  ed  opera con organico proprio ed
autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche,   e   successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 28;
    Vista  la  legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,  recante  norme regolamentari che disciplinano l'istituzione,
l'organizzazione  ed  il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  disciplina  le  modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 novembre
2002,  n. 278,  con  il  quale  e'  stata  rideterminata la dotazione
organica    del   personale   appartenente   alle   aree   funzionali
dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  n. 44  del  13 febbraio  2003,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 3  della  legge  19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il
regolamento    di    riorganizzazione   della   struttura   operativa
dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
    Vista  la  legge  27 marzo 2004, n. 77, con la quale la dotazione
organica   dell'Ispettorato   centrale  repressione  frodi  e'  stata
aumentata  di  239 unita'  di personale ed il medesimo Ispettorato e'
stato  autorizzato  ad  assumere,  nel  triennio 2004-2006, in deroga
all'art. 39  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  e  successive
modificazioni,  e al divieto di cui all'art. 3, comma 53, della legge
24 dicembre  2003,  n. 350, le summenzionate 239 unita' di personale,
tra cui anche quattro dirigenti di seconda fascia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
14 luglio  2004,  adottato  a  seguito  dell'entrata  in vigore della
suddetta  legge n. 77/2004, di ripartizione delle dotazioni organiche
del  personale  appartenente  alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali,  alle  posizioni  economiche ed ai profili professionali,
con   riferimento   alla  sede  centrale  ed  alle  sedi  periferiche
dell'Ispettorato  centrale  repressioni  frodi  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali   n. 294   dell'11 novembre   2004,  recante  modifiche  al
regolamento   13 febbraio  2003,  n. 44,  di  riorganizzazione  della
struttura  operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con
il  quale  le posizioni dirigenziali di seconda fascia sono aumentate
da 22 a 26;
    Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 211 (legge finanziaria per
l'anno 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 95;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con  qualifica  dirigenziale  del  comparto Ministeri sottoscritto il
9 gennaio 1997;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con  qualifica  dirigenziale  del  comparto Ministeri sottoscritto il
5 aprile 2001;
    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del
personale   con   qualifica   dirigenziale   del  comparto  Ministeri
sottoscritto il 18 novembre 2004;
    Vista  la  legge  5 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  recante  il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  4 agosto 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento    della   funzione   pubblica   -   27 dicembre   2000,
n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico
impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopra citato
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree  specialistiche ( LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  recante  modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni  in  materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Considerato   che   le  esigenze  operative  dell'amministrazione
rendono  necessario  provvedere  urgentemente  al reclutamento di due
unita'  di  personale  di qualifica dirigenziale di seconda fascia da
preporre   alla   direzione   degli   uffici  periferici  o  centrali
dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1.  E'  indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di   due   posti   di   dirigente  di  seconda  fascia  nell'organico
dell'Ispettorato   centrale   repressione  frodi,  da  preporre  alla
direzione   degli   uffici   periferici   o   centrali  del  medesimo
Ispettorato.
    2.  Ai  sensi  dell'art. 3,  comma  2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 settembre 2004, n. 272, il trenta per cento dei
posti   messi   a  concorso  e'  riservato  al  personale  dipendente
dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
    3.  I candidati utilmente collocati nella graduatoria, formata ai
sensi  dei  successivi  articoli,  saranno,  secondo  l'ordine  della
stessa,  dichiarati  vincitori  ed  immessi  nelle relative posizioni
dirigenziali.
    4.   I   posti  riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate  categorie  di  riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.
    5.  Il  trattamento  economico decorrera' dalla data di effettiva
attribuzione dell'incarico dirigenziale.
    6.  L'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  in  ragione  di
sopravvenute  esigenze  organizzative  e  di  servizio, si riserva la
facolta'   di  revocare  il  presente  bando,  o  di  procedere  alla
variazione dei posti banditi.