L'ISPETTORE GENERALE CAPO Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante norme regolamentari che disciplinano l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, con il quale e' stata rideterminata la dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 44 del 13 febbraio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77, con la quale la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi e' stata aumentata di 239 unita' di personale ed il medesimo Ispettorato e' stato autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le summenzionate 239 unita' di personale, tra cui anche quattro dirigenti di seconda fascia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2004, adottato a seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 77/2004, di ripartizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 294 dell'11 novembre 2004, recante modifiche al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con il quale le posizioni dirigenziali di seconda fascia sono aumentate da 22 a 26; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 211 (legge finanziaria per l'anno 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 95; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri sottoscritto il 9 gennaio 1997; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri sottoscritto il 5 aprile 2001; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri sottoscritto il 18 novembre 2004; Vista la legge 5 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche ( LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Considerato che le esigenze operative dell'amministrazione rendono necessario provvedere urgentemente al reclutamento di due unita' di personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia da preporre alla direzione degli uffici periferici o centrali dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di dirigente di seconda fascia nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, da preporre alla direzione degli uffici periferici o centrali del medesimo Ispettorato. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, il trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale dipendente dell'Ispettorato centrale repressione frodi. 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, formata ai sensi dei successivi articoli, saranno, secondo l'ordine della stessa, dichiarati vincitori ed immessi nelle relative posizioni dirigenziali. 4. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria. 5. Il trattamento economico decorrera' dalla data di effettiva attribuzione dell'incarico dirigenziale. 6. L'Ispettorato centrale repressione frodi, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, si riserva la facolta' di revocare il presente bando, o di procedere alla variazione dei posti banditi.