Art. 6.

          Presentazione di titoli di riserva e/o preferenza

    I  candidati  che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere   i  titoli  di  riserva  e/o  di  preferenza,  a  parita'  di
valutazione,  devono  presentare  o spedire, a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  al  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio VI - via
XX Settembre  n. 20  -  00187,  Roma,  entro il termine perentorio di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui
hanno  sostenuto  il colloquio, i documenti che attestino il possesso
di   tali   titoli,   purche'   gia'   dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione.
    E'  consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
    Entro  il medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di
essere  in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti  previsti  dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del  beneficio  sussistevano  anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso in cui questa
amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'  nella
domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
    In  questo  caso,  per  accelerare il procedimento, l'interessato
puo'  trasmettere,  entro  il  predetto  termine  di  quindici giorni
dall'effettuazione  del  colloquio,  una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
    La  presentazione  di  documenti  diversi  da  quelli stabiliti o
l'irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessita' di
particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.
    Non  saranno  presi  in  considerazione  i documenti che verranno
consegnati  o  perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine
di quindici giorni.