Art. 7. Graduatoria Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva o preferenza. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate con decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.