Art. 7.

                             Graduatoria

    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  finale di merito, formulata sulla base
dei  punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli
che danno luogo a riserva o preferenza.
    La  graduatoria  di  merito e quella dei vincitori sono approvate
con  decreto  dell'Ispettore  generale capo dell'Ispettorato centrale
repressione  frodi, che sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del
Ministero delle politiche agricole e forestali
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale - della Repubblica
italiana.  Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorrono i
termini per eventuali impugnative.