Art. 6. Titoli da valutare e criteri di valutazione I titoli valutabili sono suddivisi nelle seguenti categorie: Cat. A - titoli relativi all'esperienza qualificata post-lauream: punteggio massimo 10. Saranno considerati soltanto i periodi durante i quali sono state svolte attivita' professionali, di carriera direttiva, o di studio e ricerca, conformi alle caratteristiche e negli ambiti descritti dall'art. 2, lettera d), e risultanti dalle dichiarazioni sostitutive o dalle attestazioni dei datori di lavoro, rese secondo le indicazioni contenute nell'art. 3, punto 11), e nel modulo di domanda, che ne attestino la durata ed il regolare svolgimento. Per la determinazione dei periodi utilmente valutabili si applicano i criteri indicati all'art. 2, comma 2, del presente bando. Cat. B - Ogni altro titolo, professionale o di studio, attinente l'attivita' istituzionale dell'Autorita' o la conoscenza di lingue straniere diverse da quella prescelta dal candidato per la prova orale: punteggio massimo 8. Saranno considerati, qualora risultanti da dichiarazioni sostitutive o attestazioni, circostanziate secondo le indicazioni contenute nell'art. 3, punto 12), e nel modulo di domanda: diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto anche presso universita' estere; specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream, della durata di almeno un anno accademico, presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri; master specialistici rilasciati da Istituti di formazione superiore della Pubblica Amministrazione; ulteriori diplomi di laurea; periodi di formazione o stage, di almeno quattro mesi, presso istituzioni pubbliche, nazionali o comunitarie, che svolgono attivita' di interesse per l'Autorita'; vincita di concorsi per la carriera direttiva; svolgimento di lezioni o seminari presso scuole o istituti di rilievo universitario o post universitario; partecipazione a commissioni, collegi o gruppi di lavoro; abilitazione all'esercizio di professioni giuridico-economiche; lode al voto di laurea, valida per l'ammissione al concorso; conoscenza di lingue straniere diverse da quella scelta per la prova orale. La conoscenza delle lingue che non saranno oggetto di esame orale dovra' comunque essere dichiarata con riferimento a specifiche attestazioni o diplomi rilasciati da organismi, enti o istituti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, salvo che il candidato non attesti trattarsi di madrelingua. Cat. C - Pubblicazioni a stampa di carattere giuridico: punteggio massimo 4. Saranno oggetto di valutazione soltanto i lavori attinenti le materie d'esame di cui all'art. 7. I testi in corso di stampa saranno valutati solo se accompagnati da una attestazione dell'editore - o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' - dalla quale risulti che sono stati accettati per la pubblicazione.