Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  commissione  giudicatrice del concorso per l'ammissione a
ciascuno  dei  tre  corsi  del  dottorato  di ricerca e' nominata dal
rettore,  su  proposta  del consiglio scientifico del dottorato ed e'
composta da tre membri, compreso il presidente, scelti tra professori
e  ricercatori  universitari di ruolo. L'incarico di presidente della
commissione  e'  affidato  ad un professore ordinario o straordinario
oppure,   in   assenza  di  professori  ordinari,  ad  un  professore
associato.
    2.  La  commissione  puo'  essere  integrata  da  esperti,  anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.