Art. 5. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione a ciascuno dei tre corsi del dottorato di ricerca e' nominata dal rettore, su proposta del consiglio scientifico del dottorato ed e' composta da tre membri, compreso il presidente, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. L'incarico di presidente della commissione e' affidato ad un professore ordinario o straordinario oppure, in assenza di professori ordinari, ad un professore associato. 2. La commissione puo' essere integrata da esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.