Art. 6. Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 1. I candidati idonei saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. 2. Le borse di studio ministeriali sono assegnate per ordine di graduatoria. Il 50% delle borse di studio sono riservate a laureati che non abbiano conseguito la laurea presso l'Universita' Ca' Foscari di Venezia o presso l'Universita' Iuav di Venezia. 3. In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato con disabilita' pari o superiore al 66%, quindi il candidato piu' giovane d'eta'. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 4. L'importo della borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca e' di euro 10.561,54 annui e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. La suddetta borsa di studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui redditi (ILOR) che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. 5. La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali anticipate.