Art. 10.

                     Presentazione dei documenti

    Entro  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa
alla  richiesta  di  costituzione del rapporto di lavoro il candidato
vincitore  dovra'  presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la
seguente documentazione:
      1)  certificato  medico,  in regola con le vigenti disposizioni
sul   bollo,   rilasciato   dall'azienda   sanitaria  competente  per
territorio  attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato  nell'impiego al quale si riferisce la nomina (in caso
di   presenza   di   qualche   imperfezione,   questa  dovra'  essere
specificatamente  menzionata  con  la dichiarazione che la stessa non
menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).
      Tale  certificato  deve essere di data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di stipula del contratto di lavoro.
      Se appartenente alle categorie protette dovra' inoltre produrre
la  dichiarazione  legalizzata  rilasciata  da un ufficiale sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  e  il grado della sua
invalidita'  o  mutilazione,  non  puo'  riuscire di pregiudizio alla
salute  o  alla  incolumita'  dei compagni di lavoro o alla sicurezza
degli impianti.
      Ai   soggetti  portatori  di  handicap  ai  sensi  della  legge
5 febbraio  1992,  n. 104,  saranno  applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.
      L'amministrazione  ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di  controllo  il  vincitore  di  concorso,  in  base  alla normativa
vigente;
      2)  dichiarazione  resa  ai  sensi  degli  articoli 46 e 47 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
dalla quale risulti:
        a) luogo e data di nascita;
        b) cittadinanza   e   godimento  dei  diritti  politici,  con
l'indicazione  che  tali requisiti erano posseduti anche alla data di
scadenza del bando;
      c) la  posizione  agli  effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
      d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
      e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1);
      f) se  il  candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve
essere rilasciata anche se negativa.
    Ai   sensi   dell'ultimo   comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  il personale
statale  di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una
copia  integrale  dello  stato matricolare, il certificato medico, la
dichiarazione  di  cui  al  punto 2) per quanto riguarda il titolo di
studio  ed  e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti di
rito.
    Per  i dipendenti di questo Ateneo valgono le disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto rettorale n. 951 del 27 luglio 2000.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino,  debbono  essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati  e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Il    termine    di   trenta   giorni   puo'   essere   prorogato
dall'Universita'   in   caso   di   comprovato  impedimento,  scaduto
inutilmente  il  suddetto termine, non si da' luogo alla stipulazione
del  contratto  di  lavoro,  ovvero  si provvede, per i rapporti gia'
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.
    L'amministrazione,  nei trenta giorni successivi la presentazione
dei  suddetti  documenti,  provvedera'  ad invitare gli interessati a
regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi
sanabili.