Art. 4.

                          Titoli valutabili

    Ai  titoli  vengono  riservati 30 punti. Sono valutabili, purche'
attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con
il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
      a) attivita'  lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
(punti  5 per trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5
per ogni semestre): fino a un massimo di punti 12;
      b) idoneita'  a  precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;
      c) ulteriori  titoli  di  studio  o  professionali  tra  quelli
legalmente riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.