Art. 4. Titoli valutabili Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita' (punti 5 per trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per ogni semestre): fino a un massimo di punti 12; b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6; c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.