Art. 6.

                   Preferenze a parita' di merito

    Qualora  si  presenti  la  necessita' di graduare ulteriormente i
candidati si terra' conto dei titoli previsti dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.  A  tal fine i candidati che abbiano superato la prova
orale dovranno far pervenire all'Universita' degli studi della Tuscia
-  Ufficio  personale  tecnico  amministrativo  -  via Santa Maria in
Gradi,  4  -  01100  Viterbo, entro il termine perentorio di quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno
sostenuto  la  prova,  i  documenti  in  carta semplice attestanti il
possesso  dei  titoli  di preferenza gia' indicati nella domanda, dai
quali  risulti,  altresi',  il  possesso  del  requisito alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    Tali   documenti  possono  essere  prodotti  anche  in  fotocopia
unitamente  ad una autocertificazione attestante la conformita' degli
stessi   all'originale,   od   infine  sostituiti  con  dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato.
    Resta   salva   in   quest'ultimo   caso   la   possibilita'  per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le  sorelle  e  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le  sorelle  e  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      1) dal numero dei figli a carico;
      2)   dall'avere  prestato  lodevole  servizio  nelle  pubbliche
amministrazioni;
      3) dalla minore eta'.