Art. 7 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo provvedimento del direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento in materia di accesso all'impiego e mobilita' del personale tecnico amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 40/2003 del 13 gennaio 2003. La procedura concorsuale deve concludersi entro sei mesi dalla data della riunione preliminare; il direttore amministrativo puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi. Per le modalita' di svolgimento delle prove si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento in materia di accesso all'impiego e mobilita' del personale tecnico amministrativio. La commissione redige i verbali delle operazioni concorsuali e forma la graduatoria di merito sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio attribuito ai titoli. Conclusi i lavori, trasmette all'amministrazione gli atti della procedura concorsuale.