Art. 7


                      Commissione esaminatrice

    La   commissione   esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
provvedimento del direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 10 del
Regolamento  in  materia  di  accesso  all'impiego  e  mobilita'  del
personale  tecnico  amministrativo,  emanato  con  decreto  rettorale
n. 40/2003 del 13 gennaio 2003.
    La  procedura  concorsuale  deve concludersi entro sei mesi dalla
data  della  riunione  preliminare;  il direttore amministrativo puo'
prorogare,  per  una  sola  volta  e  per non piu' di quattro mesi il
termine  per  la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali
motivi segnalati dal presidente della commissione.
    La  commissione  esaminatrice,  alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  dei  titoli e delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare
i relativi punteggi.
    Per  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove si applicano le
disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento in materia di accesso
all'impiego e mobilita' del personale tecnico amministrativio.
    La  commissione  redige  i verbali delle operazioni concorsuali e
forma  la graduatoria di merito sommando la media dei voti conseguiti
nelle  prove  scritte,  il  voto  conseguito  nella  prova orale e il
punteggio   attribuito   ai  titoli.  Conclusi  i  lavori,  trasmette
all'amministrazione gli atti della procedura concorsuale.