Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    Con  provvedimento  del direttore amministrativo, tenuto conto, a
parita'  di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente
bando,  sara'  approvata  la  graduatoria  generale di merito e sara'
dichiarato  il  vincitore.  Tale provvedimento sara' affisso all'albo
dell'Ateneo.
    Di  tale  pubblicazione  viene data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  definitiva  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
    L'Universita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria
per  la  copertura  del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per
ulteriori  assunzioni  di personale, secondo le delibere degli organi
di governo e per assunzioni a tempo determinato.