Art. 7.
    Alla  valutazione dei titoli prodotti dagli aspiranti provvedera'
apposita  commissione  nominata con decreto del direttore generale su
indicazione del presidente dell'Istituto.
    Per   la  valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra',   per  ciascun  candidato,  di  complessivi  10  punti  da
ripartirsi nelle sottoelencate categorie:
      Categoria I - titoli di servizio:
      Categoria Il - titoli di studio;
      Categoria III - titoli vari (pubblicazioni, encomi, ecc.).
    La commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per
la   valutazione  dei  titoli  prima  di  aver  preso  visione  della
documentazione relativa ai titoli stessi.
    Sono  compresi  nella  graduatoria,  secondo  l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, i candidati che abbiano conseguito una votazione
di almeno 6/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.
    Al termine dei suoi lavori, la commissione presenta una relazione
contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito
in  base  alla  votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun
candidato.
    Sono   dichiarati  vincitori  i  candidati  che  risultino  primi
classificati  nella  graduatoria  di  merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
    A   parita'   di   punteggio  complessivo,  la  preferenza  sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.