Art. 10.

                  OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
(1)Alla  data  di  emanazione del presente bando la normativa vigente
prevede  ex  art. 2  comma  26  della  legge  n.  335/95 e successive
modifiche e integrazioni che la borsa di dottorato sia assoggettabile
a  contributo  INPS,  pari  al  10% o al 18%, di cui 1/3 a carico del
dottorando.
    E'  prevista,  con  decisione  motivata del collegio dei docenti,
l'esclusione  dalla  Scuola e la conseguente perdita del diritto alla
fruizione della borsa di studio in caso di:
      a) giudizio  negativo  del  collegio  dei docenti relativamente
all'ammissione  al  successivo  anno di corso; a tal fine il collegio
dei  docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per
l'anno  di  corso  frequentato  nonche'  l'assiduita'  e l'operosita'
dimostrata dal dottorando nell'attivita' di ricerca svolta;
      b) prestazioni   di   lavoro  a  tempo  indeterminato,  nonche'
assunzione   di   incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di
prestazioni  d'opera  svolte  senza  l'autorizzazione  preventiva del
collegio dei docenti;
      c) assenze ingiustificate e prolungate.
    Tutti  gli  studenti  stranieri  iscritti  alla Scuola durante il
ciclo  di  studi  sono  tenuti ad apprendere la lingua italiana ad un
livello  tale  da  consentire  il  loro  eventuale  inserimento in un
ambiente  di  lavoro  italiano.  La  Scuola di dottorato di ricerca e
l'Ateneo   attiveranno  i  mezzi  ritenuti  opportuni  per  favorirne
l'apprendimento  e  saranno  previste  forme di verifica del grado di
apprendimento acquisito.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni,  e  puo'  usufruire  della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni  richieste.  In caso di ammissione a corsi di dottorato di
ricerca  senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato
in  aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la  quale  e'  instaurato  il  rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il rapporto di lavoro
con  l'amministrazione  pubblica cessasse per volonta' del dipendente
entro due anni dal termine del Corso, e' dovuta la restituzione degli
importi corrisposti durante il corso di dottorato.