Art. 11. CONSEGUIMENTO DEL TITOLO Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal Rettore, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a conclusione del Corso. La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal Rettore su designazione del collegio dei docenti, in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.